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Roma, 12 gennaio 2017

 

Circolare n. 10/2017

 

Oggetto: Lavoro – Distacco transnazionale – Ulteriori chiarimenti – Circolare Min. Lavoro n. 1 del 9.1.2017.

 

A distanza di appena due settimane dai primi chiarimenti sull’obbligo di comunicazione preventiva in capo alle imprese che distaccano lavoratori in Italia (D.lgvo 186/2016), il Ministero del Lavoro è tornato nuovamente sulla materia con la circolare indicata in oggetto.

 

Una precisazione rilevante riguarda il cabotaggio che, come è noto, rientra nella disciplina in questione e deve essere oggetto di comunicazione preventiva tramite l’apposito modello provvisorio denominato UNI_CAB_UE. Il Ministero ha precisato che il committente dell’impresa distaccante, per non incorrere nella responsabilità solidale prevista dall’art. 83bis del DL n. 112/2008 e richiamata dal D.lgvo 186, deve acquisire un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali del Paese di provenienza del lavoratore, dalla quale risulti che la stessa impresa distaccante sia in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. In sostanza si richiede un documento equivalente al DURC: si tratta di un adempimento gravoso e oltretutto risulta che pochi Paesi emettano quel documento. Peraltro in caso il committente non sia in grado di reperire il documento in questione il rischio di conseguenze dovrebbe rimanere nei fatti contenuto, stante la complessità dell’applicazione della responsabilità solidale che, come è noto, è attivabile solo dal lavoratore distaccato. Di certo la disposizione induce comunque a sincerarsi che le imprese distaccanti siano affidabili.

 

Si ritiene che quando l’impresa nazionale sia solo destinataria di un trasporto di cabotaggio la stessa non sia coinvolta in questa nuova disciplina.

 

La circolare in esame ha precisato che nelle ipotesi di somministrazione transnazionale (ossia la somministrazione di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro Stato membro presso un’azienda utilizzatrice italiana) trova applicazione il regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 35, comma 2, del D.lgvo n. 81/2005 e non quello di cui al citato art. 83bis. L’applicazione dell’art. 83bis alla disciplina del distacco resta comunque problematica e si rendono necessarie ulteriori delucidazioni da parte del Ministero del Lavoro che Confetra provvederà a sollecitare.

 

Per quanto riguarda il trasporto internazionale da e verso l’Italia è stato ribadito che, nelle more di un chiarimento a livello europeo, lo stesso è per il momento escluso dall’obbligo di comunicazione di distacco e che il mero transito sul territorio italiano, non configurando un distacco transnazionale, è totalmente escluso dal campo di applicazione del citato D.lgvo 186.

 

Tra le altre precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro degne di rilievo si segnala in particolare l’elencazione delle voci che compongono il salario minimo spettante al lavoratore distaccato: paga base, elemento distinto della retribuzione, indennità legate all’anzianità di servizio, superminimi, retribuzioni corrispettive per lavoro straordinario, notturno e festivo, indennità di distacco e indennità di trasferta.

 

Si segnala infine che sul sito ministeriale www.distaccoue.lavoro.gov.it sono disponibili tutte le informazioni sulle disposizioni che regolano il distacco.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.209/2016

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